Edilizia convenzionata ai sensi dell’art. 79 della legge 1997/13 (legge urbanistica provinciale)


La nozione di "edilizia convenzionata" è contenuta nell'articolo 7 della Legge 28.01.1977, n. 1, la quale sostituisce il concetto di licenza edilizia con quello di concessione edilizia. Concessione edilizia significa che i diritti di concessione vengono versati al comune. la Provincia di Bolzano, in virtù delle competenze in materia di urbanistica riconosciutele dallo Statuto di Autonomia (articolo 8.5), ha emanato una propria normativa, ossia la legge provinciale 03.01.1978, n. 1, la quale prevede che il rilascio della concessione edilizia non è soggetto al versamento di alcun contributo sul costo di costruzione qualora si tratti di edilizia abitativa convenzionata.

Nozione di edilizia convenzionata

Edilizia convenzionata significa che l'abitazione, durante i 20 anni di validità del vincolo (il cui termine decorre dal rilascio del certificato di abitabilità), può essere venduta o affittata solo a persone residenti o occupate in provincia di Bolzano ed alle seguenti condizioni
a) il prezzo di vendita è liberamente trattabile
b) il canone di locazione deve essere quello stabilito dalla Provincia, pari cioè al 4 % del valore convenzionale dell'immobile. Il canone provinciale risulta pertanto di circa il 30 % inferiore a quello di mercato.

Occorre distinguere tra convenzionamento volontario (finalizzato all'esenzione dal contributo sul costo di costruzione) e convenzionamento obbligatorio. Prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 24.11.1980, n. 34 (articolo 21) era previsto solo il convenzionamento volontario e l'immobile non doveva superare le dimensioni di un alloggio popolare, pari a un massimo di 110 mq. Con l'entrata in vigore della suddetta legge è stato introdotto il convenzionamento obbligatorio. Convenzionamento obbligatorio significa di norma che il 60 % della cubatura residenziale ammissibile deve essere riservato all'edilizia convenzionata, mentre il restante 40 % può essere utilizzato liberamente entro i limiti disposti dal piano urbanistico.
Riguardo alle dimensioni delle abitazioni convenzionate, la Legge provinciale n. 5/2003 prevede che non possa trattarsi di abitazioni di lusso, così come definite nel Decreto ministeriale 04.12.1961.

Aventi diritto

Chi può acquisire un'abitazione convenzionata?
Requisiti soggettivi:
a) Persone o famiglie che al momento del rilascio della concessione edilizia (a seguito della Legge provinciale 23.06.1992, n. 21, articolo 6) hanno la residenza anagrafica o un posto di lavoro stabile in un comune della Provincia di Bolzano e non dispongono di un'abitazione idonea al loro fabbisogno abitativo a una distanza adeguata dal posto di lavoro o dal luogo di residenza. La legge prevede peraltro delle eccezioni anche a tale riguardo, ad esempio possono essere ammesse all'agevolazione le coppie di coniugi che vivono in regime di comunione dei beni, anche qualora solo uno dei due coniugi possieda i requisiti sopra menzionati;
b) persone che, prima dell'occupazione dell'abitazione agevolata, hanno avuto per 5 anni la residenza o un posto di lavoro stabile in un comune della Provincia di Bolzano;
c) emigrati che prima dell'emigrazione avevano avuto per almeno 5 anni la loro residenza anagrafica in provincia di Bolzano e che successivamente desiderano ristabilirvi la loro residenza;
d) al fine di favorire la libertà di scelta dei datori di lavoro, possono essere concessi in locazione alloggi convenzionati per la durata del contratto di lavoro ai seguenti soggetti
1) cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che siano in possesso di un regolare contratto di lavoro
2) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi che vivono regolarmente nel territorio provinciale, aventi un regolare contratto di lavoro.
Requisiti oggettivi: la persona o la famiglia non deve possedere altre abitazioni adeguate alle esigenze della famiglia stessa in località facilmente raggiungibili dal posto di lavoro o dal luogo di residenza. Un'abitazione è ritenuta adeguata quando presenta una superficie utile di 28 mq per una persona e di altri 15 mq per ogni ulteriore occupante. L'abitazione si intende comodamente raggiungibile quando si trova a una distanza non superiore a 40 km dal posto di lavoro o dal luogo di residenza. Qualora un soggetto possieda un'abitazione adeguata alle proprie esigenze, può comunque acquisire un alloggio convenzionato a patto che sottoponga al vincolo sociale anche l'abitazione di proprietà.

Durata del vincolo sociale

La durata del vincolo dell’edilizia convenzionata è di 20 anni, calcolati a decorrere dal rilascio del certificato di abitabilità.

Canone di locazione

Pari al 4 % del valore convenzionale dell'immobile.


Prezzo di vendita

Liberamente trattabile.

Sanzioni in caso di violazioni

a) Qualora l'abitazione non venga ceduta all'Istituto per l'edilizia sociale entro il termine stabilito con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, il proprietario deve versare al medesimo Istituto, per ogni mese di ritardo nella consegna, una sanzione pecuniaria in misura corrispondente al canone di locazione provinciale.
b) Qualora l'abitazione convenzionata dovesse liberarsi durante il periodo di validità del vincolo sociale, deve essere ri-occupata entro 6 mesi da una famiglia avente diritto. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione indicata al punto a).
c) Nel caso in cui un'abitazione convenzionata venga occupata da soggetti non aventi diritto, si applica una sanzione pecuniaria pari a 2,5 volte il canone provinciale per la durata dell'occupazione abusiva. Qualora l'abitazione abusivamente occupata non venga liberata entro 6 mesi dalla contestazione dell'occupazione abusiva, si applica un'ulteriore sanzione nella misura del costo di costruzione convenzionale.

Contratti non conformi alla legge

Qualunque accordo che violi gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 79 della Legge urbanistica provinciale è da considerarsi nullo. Con riguardo ai canoni di locazione irregolari, la nullità si riferisce solo alla quota eccedente il limite stabilito dalla Provincia.

Informazioni ancora piú dettagliata si trovano sul sito www.vsf.bz.it/referate/Heiss.doc (solo in lingua tedesca).

Foglio info WA119 - Situazione al 05-2007