Multiproprietà - "time sharing"

Canarie, Kenya o qualche altro paradiso esotico: quale miglior posto per realizzare il Vostro sogno di un appartamento per le vacanze? L’acquisto in multiproprietà (c.d. time sharing) sembra offrirvene l’occasione! Attenzione però, affinché la realizzazione di un sogno non si trasformi in un incubo indesiderato!

Cos’è il c.d. time sharing?

Si tratta dell’acquisto del diritto di utilizzare, durante un lungo periodo di tempo (in ogni caso min. 3 anni) un immobile (un appartamento, una stanza d’albergo o dei punti-vacanza da utilizzare in una struttura turistica) per le proprie vacanze, utilizzabile per una o più determinate settimane all’anno. Per chi poi desidera cambiare di anno in anno luogo e periodo di vacanza, esistono degli appositi circuiti di scambio nazionali ed internazionali che naturalmente comportano degli ulteriori costi aggiuntivi. Ma.....

Attenzione.... perché non sempre c’è assoluta corrispondenza tra quanto Vi viene proposto a voce dallo scaltro venditore e l’oggetto reale del contratto! In ogni caso, già prima della conclusione del contratto il venditore è obbligato a consegnarVi un opuscolo informativo i cui contenuti sono fissati dettagliatamente dalla legge.

Attenzione.... soprattutto alle spregiudicate tecniche di persuasione e vendita. A parte quelle classiche adottate nei luoghi di villeggiatura, negli ultimi tempi molte società tentano di „agganciare“ potenziali acquirenti durante apposite conferenze organizzate nei luoghi di residenza dove i consumatori vengono generalmente attirati attraverso la promessa di qualche viaggio gratuito in luoghi esotici o di altri „favolosi“ premi!

Attenzione.... poi al contenuto del contratto: si parla di solito di „time sharing“, di multiproprietà, di punti vacanza, di „nuovo concetto di vacanze“,etc., talché non sempre è facile sapere cosa in realtà si acquista. È bene sapere comunque che poter usare o disporre di un immobile non vuol dire esserne proprietari!

Attenzione.... ancora:
- alle richieste di acconti, a volte davvero elevati;
- alla sottoscrizione di contratti di finanziamento collegati, vero cappio al collo per l’ignaro consumatore;
- e soprattutto all’affrettata sottoscrizione di qualsivoglia contratto o impegno di acquisto. Fatevi consigliare prima da un esperto.

Time sharing come investimento?

Pensateci bene e prima di sottoscrivere un contratto di questo genere tenete conto e fate un calcolo delle numerose spese e dei rischi che possono derivare dalla firma di un contratto di multiproprietà quali, a mero titolo di esempio:
  • le spese annuali di gestione;
  • i costi di adesione al circuito di scambio;
  • i possibili costi di assistenza legale nel malaugurato caso di controversie, il più delle volte con un venditore straniero;
  • i costi dei viaggi verso i luoghi di villeggiatura all’estero;
  • i rischi di fallimento delle società gestrici nel campo della multiproprietà.

Attenzione: tra le maggiori difficoltà da parte dei consumatori vi è quella legata alla rivendita della propria quota di multiproprietà!

I diritti dei consumatori-acquirenti:

Il Codice del Consumo disciplina in dettaglio il contratto di acquisto del “diritto di godimento ripartito di un bene immobile”:
  • Il recesso: entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso, per iscritto con raccomandata a.r., senza dover indicare le ragioni del recesso;
  • il contratto deve essere sempre redatto per iscritto, a pena di nullità e nella lingua dello Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure in un’altra lingua europea a sua scelta;
  • in caso di recesso dell’acquirente, il venditore potrà richiedere il rimborso solo delle spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso;
  • se il contratto non contiene taluni degli elementi essenziali previsti, come ad es. l’informazione sul diritto di recesso, o l’esatta indicazione dell’identità e domicilio del venditore, l’acquirente può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla conclusione! In questo caso il venditore non ha diritto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso;
  • acconti: il venditore non potrà pretendere da Voi alcun versamento di acconto o caparra a titolo di anticipo fino alla scadenza del termine concesso per l’esercizio del diritto di recesso.

Da notare che ad oggi anche tutti gli altri Paesi membri dell’Unione Europea hanno recepito tale normativa, derivante da una direttiva comunitaria. Anche se i diritti di cui sopra - e fra questi il diritto di recesso di 10 giorni - sono quindi garantiti in tutti gli altri Stati dell’U.E., è bene tener presente che, se si acquista una multiproprietà all’estero, la legge applicata sarà quasi sicuramente quella dello Stato in cui si trova l’immobile o quella del Paese dove avete concluso il contratto.
La legge tutela però il consumatore, disponendo che in caso di controversia, sarà competente a decidere il giudice del luogo di residenza del consumatore-acquirente.

Il nostro consiglio: ponderate molto attentamente costi e benefici prima di un qualsiasi acquisto di una quota in multiproprietà!



situazione 05-2007
Foglio info n. 12