L'Autocaravan: Diritti e doveri dei conducenti
L‘estate è ormai alle porte e con ciò anche il problema dell’autocaravan e delle varie limitazioni poste da singoli Comuni italiani per quanto riguarda la possibilità di sosta o di parcheggio delle stesse. Si pensi alla moltitudine di turisti soprattutto stranieri che già da anni fanno vacanza a bordo delle loro autocaravan nel nostro Paese.
Il problema non è da sottovalutare perché vede da un lato l’interesse degli “autocaravanisti” a poter circolare e sostare liberamente in tutto il territorio comunale al pari delle altre autovetture, e dall’altra parte l’interesse dei comuni e dei loro abitanti di non ritrovarsi parcheggi o lati della strada ridotti a fognature a cielo aperto oppure laghi e mari inquinati.
Problema che viene ripescato puntualmente all’inizio della stagione estiva dalla stampa locale e nazionale, contribuendo spesso ad accendere gli animi ma non sempre ad affrontare il problema nel modo corretto.
Risulta infatti di fondamentale importanza la distinzione tra “sosta” e “campeggio”, così come delineata dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal suo Regolamento (D.P.R. n. 495/1992). Ciascuna delle due ipotesi viene disciplinata diversamente, attribuendo al conducente dell’autocaravan diversi diritti e doveri. Vediamoli: 1. Diritto di sosta:
- non si deve trattare di zona per la quale è previsto il divieto di sosta per i veicoli in genere (vedi punto 2);
- l’autoveicolo non deve poggiare sul suolo salvo che con le ruote;
- non deve emettere deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico;
- non deve occupare comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. (art. 185 Codice della Strada).
Da ciò deriva che, qualora vengano rispettate le summenzionate condizioni, è lecito pernottare all’interno dell’autocaravan in sosta. 2. Divieti di sosta e parcheggi pubblici e privati con sbarre orizzontali:
Il divieto di sosta per soli autocaravan può essere previsto dalle amministrazioni locali solo qualora il provvedimento escluda dalla sosta anche tutti gli altri veicoli con analoghe caratteristiche dimensionali e di massa e solo se legittimato da oggettive situazioni d’intransitabilità.
Lo stesso vale per i parcheggi pubblici e per le aree private aperte all’uso pubblico, dotati di sbarra orizzontale che impedisce l’accesso a veicoli con altezza superiore a m 2.00. Le sbarre sono legittime solo qualora all’interno dell’area ci sia un effettivo impedimento strumentale per la sosta di veicoli di tali dimensioni e mai quando rendano inopinatamente impossibile il diritto di circolazione o di sosta dei summenzionati mezzi. 3. Diritto di campeggio:
Si ha campeggio, attendamento o simili, ogni qualvolta non si rientri nelle condizioni di sosta previste al punto 1. Ciò significa, ad esempio, che l’aver appoggiato uno scalino per terra, che permetta un più agevole accesso all’autocaravan, integra già un’ipotesi di campeggio e non di sosta.
Considerato che campeggiare esula dalla semplice circolazione dei veicoli, è prevista per gli enti territoriali, proprietari delle strade, la facoltà di limitare tale possibilità ad aree attrezzate adeguatamente allo scopo. Ed infatti all’entrata di molti Comuni viene segnalato, con apposito cartello previsto dal Codice della Strada, il divieto di camping sul territorio dello stesso (ma non divieto di sosta come sopra precisato!). È del resto compito del conducente dell’autocaravan di informarsi preventivamente sull’esistenza e sulla dislocazione dei camping lungo la tratta prescelta.
Stesso discorso vale anche per quanto riguarda gli impianti igienico-sanitari per lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle autocaravan. A tal fine sarà a disposizione del nostro centro una guida ai presidi ecologici in Italia, nei quali è possibile scaricare ecologicamente le acque reflue dei veicoli, messa a disposizione dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
Una guida ai camping è invece rinvenibile nelle maggiori librerie del Paese. 4. Vademecum in caso di multa:
Il Codice della Strada prevede che contro l’irrogazione di una multa si possa ricorrere al Prefetto del luogo della commessa violazione e ciò entro 60 giorni dal momento in cui l’infrazione viene personalmente contestata da un agente delle Forze Pubbliche oppure entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di rilevamento dell’infrazione (è disponibile presso il nostro Centro un modulo per la redazione del ricorso!). In alternativa, ma nel termine di 30 giorni, è possibile adire direttamente l’Autorità Giudiziaria. Il ricorso va presentato su carta uso bollo nella cancelleria dell’autorità competente ed il ricorrente potrà stare in giudizio anche senza il patrocinio di un difensore.
Nel caso in cui venga proposto ricorso al prefetto, questi potrà dichiarare fondata o meno la rilevazione dell’infrazione. Nel primo caso emetterà un’ordinanza-ingiunzione che obbliga al pagamento della multa oppure un’ordinanza di archiviazione che chiude il caso. Contro l’ordinanza-ingiunzione e contro la cartella esattoriale si può sempre comunque ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Per ulteriori informazioni il nostro Centro è a Vostra disposizione! Importante
- InformateVi prima di incominciare il viaggio su dei camping e strutture con impianti igienico-sanitari dislocati sul territorio (nazionale) – il Centro Europeo Consumatori dispone di una lista relativa all’Italia!
- Non disperdete i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle autocaravan nell’ambiente! Oltre a costituire un’infrazione sanzionata con una multa da 60 € a 242 € lo scarico abusivo crea danni enormi all’ambiente e pericoli igienico-sanitari per la popolazione residente.
Foglio informativo: RV24
Situazione al: 07/99
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