False polizze vita pagate al sub-agente

Assegni bancari o circolari non trasferibili, bonifici bancari, bollettini di conto corrente postale, vaglia postali e similari devono avere quale diretta beneficiaria l’impresa assicuratrice. Pagamenti in contanti o assegni intestati agli agenti di assicurazione prevedono il rilascio di quietanza firmata dal responsabile di direzione e/o dell’agente che gestisce il contratto.

Due consumatori residenti in un grosso Comune dell’Alto Adige si sono presentati presso il Centro Tutela Consumatori Utenti lamentando un fatto molto grave: il sub-agente di una importante compagnia di assicurazioni non versava all’agenzia i soldi che incassava dagli assicurati. Rilasciava contratti totalmente falsi che provvedeva a “stampare in proprio” copiando gli stampati dell’assicurazione per cui lavorava. Si tratta di polizze vita a “premio unico” di importi pari a migliaia di euro (decine di milioni di vecchie lire) e la faccenda è durata parecchi anni prima di venire a galla dopo aver coinvolto parecchie persone. Adesso seguirà il normale iter giudiziario ma i consumatori probabilmente non verranno risarciti ne dalla compagnia di assicurazioni, ne dall’agenzia principale per la quale il sub-agente operava: dovranno contare solamente sulle eventuali disponibilità finanziarie dell’intermediario fraudolento.

Il Centro Tutela Consumatori Utenti consiglia di attenersi a quanto previsto dalla circolare ISVAP N. 533/D in vigore dal 1 ottobre 2004 che prevede testualmente:

Articolo 5 - Modalità di incasso dei premi

  1. Al fine di garantire un miglior livello di tutela del consumatore le imprese adeguano le proprie procedure affinché l'incasso dei premi delle polizze venga attuato con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che abbiano quale diretta beneficiaria l’impresa assicuratrice (es.: assegno bancario o circolare muniti di clausola di non trasferibilità, bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale, vaglia postale e similari, carte di credito o di debito).
  2. Ove necessario è consentito anche il pagamento in contanti ovvero con assegni intestati agli agenti di assicurazione; in questi casi all’assicurato deve essere consegnata quietanza riportante la firma del responsabile di direzione e/o dell’agente che gestisce il contratto e l’impresa non può opporre all’assicurato l’eventuale mancata rimessa dei premi versati.
  3. Resta in vigore il divieto di incasso per contanti dei premi relativi a polizze di assicurazione sulla vita distribuite con la tecnica del multilevel marketing, network marketing (cosiddette organizzazioni piramidali) e similari, stabilito dalla circolare Isvap del 24 ottobre 2002, n. 487/D.

Comunicato stampa, 19.11.2004