Sentenza della Corte di CassazioneMotorini truccati: la responsabilità è dei genitoriUna sentenza della Corte di Cassazione emessa la scorsa settimana (n. 6685 del 21 marzo 2007) ribadisce quanto già si sapeva: in caso di incidente causato da un minore alla guida di un motorino truccato, le famiglie corrono il rischio del disastro finanziario. Il CTCU chiede da anni che si faccia chiarezza su questa questione. La recente decisione della Cassazione inchioda ora i genitori alle proprie responsabilità. Ecco in sintesi i punti principali della sentenza: 1. i genitori sono responsabili in tutto e per tutto delle eventuali modifiche apportate dal figlio o dalla figlia minorenne al proprio motorino per aumentarne la velocità; 2. i genitori sono responsabili anche qualora il figlio/la figlia minorenne non viva sotto lo stesso tetto, ad esempio perché la coppia è separata. La responsabilità ricade in tal caso sul genitore che esercita la patria potestà; 3. dichiarare di essere all'oscuro delle modifiche apportate dal figlio/dalla figlia al proprio motorino non serve a niente. Secondo i giudici, i genitori hanno il dovere di verificare la regolarità del mezzo affidato ai figli minori, a maggior ragione data l'ampia diffusione di questa pratica di modificarli illecitamente. Questa sentenza dà implicitamente ragione al CTCU quando raccomanda di fare inserire una clausola di esclusione del regresso nella polizza assicurativa stipulata per il motorino usato dai figli minorenni. Ricordiamo la normativa vigente a tale proposito: ai sensi dell'articolo 52/1 del Codice della Strada, per ciclomotore si intende un veicolo con le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 ccm, b) velocità massima sviluppabile non superiore a 45 km/h. Queste specifiche tecniche devono essere rispettate dal costruttore e non possono essere modificate in seguito. Il Codice della Strada ribadisce questo concetto con chiarezza: "Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate, sono considerati motoveicoli" (art. 52/4). Ciò significa che i veicoli in questione dovranno essere assicurati come motoveicoli e che il conducente deve essere in possesso della patente di categoria A, il cui conseguimento è tuttavia riservato alle persone maggiorenni. Qualora si verifichi un incidente riconducibile al superamento della velocità consentita, chi deve pagare sono i genitori del minore che lo ha provocato. Tale principio è stato ribadito ora anche dalla Cassazione. I genitori hanno due possibilità di tutelarsi: o controllano che il figlio/la figlia minorenne non scorrazzi in giro a bordo di un motorino truccato, o chiedono all'assicuratore di inserire nella polizza una clausola che reciti più o meno così: "La compagnia assicuratrice, in deroga alla Condizioni generali di assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 990/1969, applicabile qualora il ciclomotore assicurato presenti caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 52/b del Codice della Strada". Gli interessati dovrebbero dunque insistere con il loro assicuratore perché includa questa clausola nel contratto oppure, in caso di rifiuto, faranno meglio a cercarsi una compagnia che la accetti. Comunicato stampa Bolzano, 29.03.2007 |
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