Sinistro stradale: L’assicurazione paga anche se sullo scooter erano in due


Il proprietario di uno scooter si trova a bordo del proprio mezzo e trasporta, pur non avendone l’abilitazione, una seconda persona. Lo scooter rimane coinvolto in un sinistro stradale e con pronta risposta l’assicurazione, forte dell’inosservanza del Codice della Strada da parte del proprietario dello scooter, nega il risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato. Il contratto di assicurazione conteneva la clausola di esonero dalla garanzia in caso di conducente non abilitato.

Secondo la più recente giurisprudenza, la Corte di Cassazione con sentenza n° 12270 del 27 maggio 2009 non rileva l’esclusione della copertura assicurativa poiché si conduce un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni della patente. Questo comportamento è sicuramente ed indubbiamente una inosservanza delle condizioni di guida (punibile con una multa), ma non deve incide sull’abilitazione alla guida.
Il fatto che venga trasportato un numero di persone maggiore rispetto a quanto previsto dalla legge (età, patente, targa veicolo), non comporta che il conducente non sia più abilitato alla guida.

Il danno subito dal terzo trasportato deve quindi essere risarcito dalla compagnia assicurativa.

La copertura assicurativa cessa, solo ed unicamente se il caso sia espressamente previsto dalle condizioni generali di assicurazione.


Communicato stampa, 07.07.2009