Polizze vita: Attenzione, se non riscosse si rischia di perdere il capitale

I beneficiari devono richiederne il pagamento entro i termini previsti


Ad aprile del 2006 la famiglia M. ha avuto una grave perdita: è venuta a mancare la mamma. Prima della sua morte la signora aveva stipulato una polizza vita a beneficio delle tre figlie, senza però comunicarlo alle stesse. Le figlie hanno scoperto la polizza solo nel gennaio del 2009, fra le carte della madre. Hanno subito chiesto all’assicurazione la liquidazione della somma assicurata, ricevendo però una risposta negativa: il diritto al pagamento si era prescritto, ed il capitale è stato trasferito in un “fondo statale”.

Purtroppo per gli eredi, la compagnia assicuratrice ha agito correttamente: chi risulta erede o beneficiario di una polizza vita, deve esigere il pagamento del relativo capitale entro un certo periodo dalla morte dell’assicurato, pena la prescrizione del diritto al pagamento entro un periodo pari ad 1 o 2 anni, a seconda dei casi (vedi sotto).

Quali sono i termini previsti?
  • Se il decesso dell’assicurato risale a prima del 27.10.2007 il termine è di 1 anno;
  • se il decesso dell’assicurato è avvenuto dopo il 27.10.2007, l’erede o il beneficiario ha 2 anni di tempo per richiedere il pagamento.
Decorsi questi termini, le compagnie assicuratrici provvedevano a trattenere definitivamente le somme in questione. Alcune compagnie tuttavia – seguendo le indicazioni dell’Autorità Garante – si adoperavano per versare il dovuto anche dopo lo scadere dei termini.

Purtroppo, questa discrezionalità è stata eliminata: la legge 27.10.2008 n. 166 prevede infatti che i capitali provenienti da “polizze dormienti” (ovvero polizze per le quali non è stata presentata richiesta di pagamento nei termini fissati, come nel caso sopra citato) debbano essere trasferiti in un fondo pubblico. Questo fondo è destinato, fra altre cose, al risarcimento delle vittime di crack finanziari. Per come si presenta la situazione attuale, pare che, una volta trasferite al fondo, non sia più possibile recuperare i capitali delle polizze. A ben vedere un modus operandi completamente diverso da quello adottato per i cd. “conti dormienti” (vedasi anche Pronto Consumatore giugno 2008, http://www.centroconsumatori.it/download/35v37881d39645.pdf).

Ma c’è di peggio: al CTCU sono stati segnalati casi di alcuni consumatori che avevano contattato la compagnia assicuratrice entro i termini previsti (ovvero prima che scattasse la prescrizione). Le compagnie però avevano consigliato di non risolvere i contratti, ma di farli giungere alla loro “naturale” scadenza. A tal riguardo veniva citato un articolo delle condizioni contrattuali, nel quale si poteva leggere che i termini di prescrizione non valevano per il contratto specifico, e che le somme potevano essere lasciate presso l’assicuratore, senza problemi, per un periodo di 10 anni.

Ma ecco la sgradita sorpresa: anche questi capitali dovevano essere trasferiti nel fondo statale menzionato. Per questi casi resta ora da chiarire, se e in quale misura l’assicuratore sia responsabile delle conseguenti perdite finanziarie.

L’unico consiglio che, al momento, è possibile dare ai consumatori per evitare simili beffe è quello che ogni titolare di polizza vita dovrebbe informare i suoi eredi o i beneficiari dell’esistenza della polizza, e magari consegnare loro anche una copia del relativo contratto.


Communicato stampa, 29.07.09