Rc-Auto: modalità per richiesta rimborsoNel febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato definitivamente la sanzione di 635 miliardi di vecchie lire inflitta da un provvedimento precedente dell'Autorità per la Tutela della Concorrenza ed il Mercato a 17 compagnie di assicurazione (in realtà le compagnie sanzionate dall'Antitrust erano 39, il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione contro 17).Le compagnie interessate si erano sistematicamente scambiate, nel corso di vari anni, informazioni interne sulla fissazione delle tariffe Rcauto. Si presume che, a seguito di tale comportamento illecito, gli automobilisti abbiano dovuto sborsare in più, per il pagamento dei premi Rcauto, quasi 7.000 miliardi di lire. Gli automobilisti possono richiedere il rimborso di tali somme?Quando il Giudice – nel caso in questione il Giudice di Pace – deve decidere secondo „diritto“ – cause di valore superiore a Euro 1032,91 - la prova del danno potrebbe rivelarsi più difficoltosa per il cittadino. Certezze assolute di vincere la causa ovviamente non ce ne sono prima di instaurare il giudizio, anche se i presupposti sono senz'altro buoni. Se invece la causa è di valore inferiore ad Euro1032,91 il Giudice di Pace potrà decidere la causa „secondo equità“, cioè senza tener conto in senso stretto delle norme di diritto. In tale caso la prova del danno sarà molto più facile. Fino ad un valore di Euro 516,46 il privato potrà stare in giudizio anche senza l'assistenza di un legale.Sino ad ora vari Giudici di Pace in Italia hanno dato ragione ai consumatori. A Febbraio del 2005 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione decidono con sentenza n. 2207/05 che nelle cause di richiesta di risarcimento relative ai i rimborsi RC auto ci si deve rivolgere alla Corte D’Appello. Con questa decisione il consumatore ha perso l’interesse ad adire le vie legali: alla Corte D’Appello ci si può rivolgere soltanto tramite avvocato ed i costi di un processo sono decisamente più alti rispetto a quelli necessari per il ricorso davanti al Giudice di Pace. Per esercitare il diritto al rimborso sono da intraprendere i seguenti passi:1. Il rimborso può essere richiesto innanzittutto alle seguenti compagnie: Sai, Generali, Helvetia, Lloyd Adriatico, Ras, Reale Mutua, Zurigo, Allianz Subalpina, Assitalia, Toro, Unipol, Winthertur, Axa, Fondiaria, Milano, Azuritalia, Gan.2. Controllate se avete messo da parte la polizza o le ricevute dei premi pagati fra il 1995 ed il 2000, compresi. Importante è poter provare quanto si è pagato fra il 1995 ed il 2000, eventualmente anche a mezzo di bonifici bancari, bancomat oppure attraverso la dichiarazione dei redditi, in occasione della detrazione del contributo al SSN pagato sul premio. Importante è che sulla ricevuta compaiano il numero di polizza, il premio lordo RC auto pagato e l'anno di riferimento del pagamento. Nel caso in cui non doveste più avere le ricevute di cui sopra, si potrà fare richiesta alla compagnia, tramite lettera raccomandata. Nel caso in cui la compagnia si rifiutasse o non rispondesse alla Vs. richiesta, nella lettera di cui al punto 3. bisognerà indicare tale circostanza. Ovviamente in questo caso, non possiamo fare previsioni di buon esito della causa davanti al Giudice di Pace. 3. Scrivete quindi una raccomandata con a.r. (vedi fac simile) alla sede legale della compagnia (indirizzi esatto attuale della compagnia – vedi polizza o ricevuta) e per conoscenza (lettera semplice) al Centro Tutela Consumatori Utenti. Importante: quale somma da richiedere bisogna considerare solo la quota lorda responsabilità civile – RC (generalmente indicata a parte sulla ricevuta o nel contratto), escludendo la parte di premio versata per garanzie accessorie come furto, incendio, ecc… Una volta ottenuto il totale, bisogna calcolare il 20%: questa sarà la cifra che si potrà chiedere in restituzione. Attenzione: l'imposta viene calcolata anche sulle garanzie accessorie, per cui bisogna togliere dall'importo da richiedere la quota di imposta corrispondente a tali garanzie. 4. Aspettate 14 giorni dal ricevimento della ricevuta di ritorno della raccomandata. Se la compagnia non vi risponde, potrete scrivere un sollecito, sempre tramite raccomandata a.r. alla sede legale della compagnia. 5. Nel caso in cui non doveste anche qui avere risposta (potete aspettare altri 7 giorni di calendario) non rimane altro che rivolgersi a un avvocato e potrete utilizzare da soli l'allegato atto di citazione. Prima di instaurare il processo informatevi adeguatamente sull’iter processuale da seguire. Per quanto di nostra conoscenza, ad oggi nessuna compagnia è pronta a restituire sulla base della semplice richiesta scritta, le somme di cui si ha diritto. Il ricorso sembra quindi allo stato inevitabile. È consigliabile informarsi adeguatamente su quanto l'avvocato richiederà per l'assistenza. E resta di fatto che un processo è sempre un processo, e c'è il rischio processuale. Prescrizione del diritto al rimborso:Si tratta di 5 anni. Il termine inizia a decorrere da quando il consumatore ha avuto notizia dell’illecito.Assicurati bene? Fate l’analisi del Vs. fabbisogno assicurativo! Visitate il ns. sito www.assicurarsibene.it o chiedete il formulario al Centro Tutela dei Consumatori. |
ATTUALE
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