Liquidazione dei sinistri senza più misteri

Il regolamento di attuazione di una legge del 2001 costituisce un importante passo avanti verso la trasparenza nei procedimenti di liquidazione dei danni a seguito di incidenti stradali. Il diritto di accesso agli atti può essere di grande aiuto per valutare l'importo del risarcimento e per presentare la relativa domanda all'assicurazione.

A partire dal 22 maggio 2004 entra in vigore il decreto ministeriale n. 74 del 20 febbraio 2004. Si tratta del regolamento di attuazione dell’art. 3 della legge n. 57 del 5. marzo 2001.
Questo articolo dispone che il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto all’accesso agli atti dell’impresa di assicurazione che sono rilevanti ai fini della liquidazione negli incidenti stradali.
La richiesta può essere fatta nei seguenti casi:
  • se il danneggiato ha già avuto un’offerta di risarcimento
  • se l’assicurazione comunica che non intende fare offerta e ne menziona i motivi
  • se l’assicurazione non ha fatto offerte

La richiesta di accesso agli atti può essere fatta rispettando i seguenti termini dalla data di richiesta di risarcimento:
  • dopo 30 giorni, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
  • dopo 60 giorni dalla se si tratta di danni a cose;
  • dopo 90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
  • dopo 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Per l’accesso è necessario attenersi a uno specifico procedimento:

  • la richiesta scritta deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax purché con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano della direzione dell’impresa di assicurazione o all’ufficio di liquidazione sinistri di questa.
  • Nella richiesta devono essere indicati gli estremi dell’atto oggetto della richiesta facendo riferimento all’interesse personale e concreto del soggetto interessato
  • L’interessato deve dimostrare la propria identità ( è possibile incaricare un’altra persona munita di apposita procura o delega)


Se ci sono tutti i presupposti, l’assicurazione deve accogliere la richiesta. Se la richiesta è irregolare o incompleta l’assicurazione deve darne avviso entro15 giorni indicando gli elementi di cui necessitano.

Il procedimento deve essere concluso entro 60 giorni. L’impresa di assicurazione deve comunicare al richiedente entro 15 giorni l’accettazione dell’accesso agli atti e indicare il responsabile d’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro indicando un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni per prendere visione degli atti o per ottenerne copia.

Degli atti può essere presa visione, l’interessato può prendere appunti oppure ottenere copia previo pagamento delle fotocopie.

Nel caso in cui l’impresa di assicurazione non ottemperi all’obbligo di accogliere la richiesta l’interessato può fare reclamo all’ISVAP.

Il decreto si applica a tutti i sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n.57.

Progetto cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive
Situazione al 05-2004, Foglio Info VA 36