Assicurazioni Auto - al telefono o via internet?

Orientarsi tra le offerte delle compagnie di assicurazione non è cosa facile. Tuttavia, da quando nel 1995 sono entrate in vigore le nuove direttive europee in materia, è possibile seguire un po' meglio l'altalena dei prezzi delle polizze. Tariffe e condizioni assicurative non sono più di competenza dell'autorità amministrativa, ma possono essere fissate direttamente dalle compagnie. Riguardo al settore auto, ricordiamo che persiste l'obbligo di assicurarsi contro i rischi di responsabilità civile.

Tuttavia, con la liberalizzazione delle tariffe si è assistito ad aumenti consistenti dei premi assicurativi, a fronte di condizioni sempre più restrittive per chi deve stipulare una polizza RC auto. Sul versante opposto, la concorrenza tra compagnie assicurative si fa sempre più agguerrita, con un'abbondanza di offerte e servizi differenti.

Prima di rinnovare il contratto con la vecchia compagnia, chi vuole mantenere sotto controllo la situazione dovrebbe quindi vagliare le nuove offerte sul mercato consultando anche una delle compagnie che hanno attivato il servizio diretto via telefono e Internet.

I principali operatori con servizio diretto attualmente presenti sul mercato delle polizze RC auto sono:

Genertel, gruppo Generali
tel. 800-202020 -
www.genertel.it

Genialloyd, gruppo Allianz
tel. 02-28052854 -
www.genialloyd.it

Zuritel, gruppo Zurich Insurance
tel. 848-588511 -
www.zurich-connect.it

Dialogo Assicurazioni, gruppo Fondiaria Sai
tel. 800-066800 -
www.dialogo.it

Direct Line, Gruppo Royal Bank of Scotland
tel. 848-800516 -
www.directline.it

Linear, gruppo Unipol Finanziario
tel. 800-112233 -
www.linear.it

Quixa, gruppo Axa
tel. 800-558558 -
www.quixa.it

Cattolica online, gruppo Cattolica
tel. 800-755999 -
www.cattolica.it

ConTe, gruppo Admiral Group plc UK
tel. 800-924027/ 06-83460150 -
www.conte.it


Alcuni suggerimenti a proposito di assicurazione auto:

  • Chi viaggia in automobile senza assicurazione rischia sanzioni severe e multe salatissime.
  • Il termine di preavviso per la disdetta è almeno 15 giorni prima della scadenza, con alcuni assicuratori il contratto scade automaticamente. La copertura assicurativa si protrae fino al 15° giorno dopo la scadenza della polizza. Tale copertura decade tuttavia in caso di disdetta del contratto vigente o in caso di contratti non rinnovabili per tacito consenso.
  • Se la scelta ricade su una di queste compagnie è bene verificare che la copertura assicurativa non sia troppo limitata al solo guidatore;
  • Nel caso di polizze con contratto a distanza è previsto di regola un diritto di recesso di almeno 7 giorni;
  • Il massimale minimo obbligatorio è pari ad euro 2,5 milioni per i danni a persona e euro 500.000 per i danni alle cose. A partire da giugno 2012 è previsto un aumento con il quale i massimali verranno raddoppiati (€ 5 milioni per i danni alla persona, € 1 milione per i danni alle cose). Per una maggior tutela il CTCU consiglia di stipulare già oggi polizze con un massimale pari a € 5 milioni: anche in considerazione del fatto che il proporzionale aumento del premio è di piccola entità.
  • Le garanzie aggiuntive comportano un aumento del costo della polizza. Per assicurarsi contro il rischio di furto o di incendio dell'automobile bisogna tenere conto degli adeguamenti tariffari annuali della polizza e dello svilimento del valore di mercato del mezzo.
  • Altrettanto importante è la verifica delle clausole d'esclusione dalla responsabilità poiché, in questi casi, la compagnia rimborsa i danni subiti da terzi, ma può rivalersi nei confronti del proprio assicurato (ad es. in caso di comportamenti contrari alla legge – come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la guida senza patente, un numero di passeggeri a bordo superiore al consentito – o in caso di utilizzo dell'autoveicolo in violazione alle condizioni assicurative – alcune polizze prevedono ad es. che l'automobile non venga guidata da persone sotto i 25 anni d'età). Spesso sono previste anche delle franchigie al riguardo. Gli assicuratori potrebbero rivalersi sull‘assicurato anche quando il veicolo si presenti in condizioni d'efficienza non ottimali, anche se raramente usufruiscono di questa possibilità.

Foglio informativo: VA02
Situazione al: 06/2010