Assicurazione responsabilità civile privata (o del capofamiglia)

Cosa copre la polizza RC privata (o del capofamiglia)?

La polizza RC copre i danni che l'assicurato o i suoi familiari, nonché le persone che vivono stabilmente con lui, provocano a terzi con il conseguente obbligo di risarcimento fino al massimale stabilito nella polizza. Normalmente sono compresi in garanzia anche i fatti commessi dai domestici.
I rischi solitamente coperti dalla polizza RC vita privata sono: proprietà e conduzione della casa o dell’appartamento adibiti a dimora abituale e saltuaria, comprese pertinenze, dipendenze ed impianti, spargimento di acqua, esplosioni di gas (limitatamente alle lesioni personali), scoppio di apparecchi televisivi, caduta di antenne, uso di apparecchi domestici in genere, intossicazione o avvelenamento da cibi e bevande, proprietà e possesso di animali domestici, esercizio di attività sportive di pratica comune e partecipazione a gare aventi carattere ricreativo, pratica di hobby, messa in moto di veicoli e natanti a motore da parte dei figli dell’assicurato di età inferiore ai 14 anni avvenuta all’insaputa dei genitori, uso di cavalli e animali da sella in genere, danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio.
Nella polizza RC vita privata sono coperti sempre solo i danni provocati involontariamente (colposi) e non quelli intenzionali (dolosi).
 

A chi si rivolge la polizza RC privata?

Questa polizza è indispensabile per chiunque si possa trovare di fronte a richieste di risarcimento per danni causati nell’ambito della vita privata. Tenete sempre presente che, se siete Voi a cagionare un danno, siete responsabili col Vostro intero patrimonio personale. Consigliamo quindi questa polizza a tutti i consumatori.
Inoltre è importante non confondere la polizza RC vita privata con la polizza RC fabbricati. La polizza RC fabbricati copre solamente i danni derivanti dalla proprietà di un fabbricato (o parte di esso), ma non quelli causati durante la vita privata.


Consigli utili

  • rischi esclusi: ci sono numerosi danni che buona parte delle assicurazioni non risarciscono, come p. es. danni da inquinamento, guida di veicoli a motore, danni a cose detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo, lavori di manutenzione straordinaria, danni derivanti dalla proprietà e dalla custodia di animali diversi da quelli domestici.
  • chi costruisce casa procede a ristrutturazioni o compie manutenzioni straordinarie dovrebbe stipulare una polizza RC per la responsabilità del committente;
  • non vengono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente egli addetti ai servizi domestici;
  • attenzione: verificate bene se nella Vs. polizza RC vita privata sono compresi i danni a cose di terzi derivanti da incendio o scoppio. Se non sono compresi ed abitate in un appartamento o in una casa adiacente ad un’altra, Vi consigliamo di includere tale garanzia nella Vs. polizza incendi (ricorso terzi);
  • validità territoriale: la polizza deve prevedere la copertura per tutto il mondo, soprattutto se viaggiate molto. Certe compagnie coprono infatti solamente i danni avvenuti in Europa.

Somma assicurata

Non basta stipulare una polizza Rc, bisogna anche prestare attenzione al massimale di garanzia assicurato.
I consigli sul massimale di garanzia minimo sono comunicati in occasione dell'analisi del fabbisogno assicurativo.

Quanto costa la polizza RC?

Chi richiede più preventivi ha più possibilità di risparmiare. Le differenze dei premi possono essere notevoli.
I consigli sul costo delle polizze RC vita privata sono comunicati in occasione dell’analisi del fabbisogno assicurativo. Questa analisi personalizzata Vi darà un’attenta valutazione delle esigenze dal punto di vista del consumatore, evitando cosi prodotti assicurativi non adatti alle vostre necessità.
 

Come disdire la polizza?

I contratti dei rami danni con una durata annuale possono essere disdetti annualmente con preavviso di 30 o 60 giorni (vedasi condizioni di contratto) tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC). In caso contrario il contratto si rinnova tacitamente per un anno.

I contratti dei rami danni con una durata pluriennale, possono essere disdetti alla loro scadenza naturale, oppure dopo i primi cinque anni. La disdetta va inoltrata almeno 30 o 60 giorni (vedasi condizioni di contratto) prima della scadenza per raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC).

Di regola è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto anche in caso di sinistro. Per sicurezza è utile leggere le condizioni contrattuali.

 

Pagamento a rate

Pagare una polizza a rate (semestrali, quadrimestrali, trimestrali, mensili) può costare molto caro.
Le compagnie pretendono in alcuni casi più del 20% di interesse annuo per questa “agevolazione”.

 

Cosa fare in caso di sinistro?

Denunciate il sinistro alla compagnia entro tre giorni da quando si è verificato il danno o da quando l‘assicurato ne è venuto a conoscenza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure con posta elettronica certificata (oppure come indicato nelle condizioni di polizza). Scrivete con attenzione la denuncia di sinistro, in modo da non offrire appigli alla compagnia per rifiutarVi il risarcimento! La liquidazione del danno dipende spesso da come è descritto il sinistro.
Importante: Fornire prove (foto, testimoni ecc.).

lettera tipo

Situazione al
08/2023

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