Consigli per la stipulazione di un'assicurazione della responsabilità civile in qualità di committenti di lavori edili

Chi commissiona lavori di costruzione, sopraelevazione, rinnovo o ristrutturazione di un fabbricato dovrebbe conoscere le responsabilità cui va incontro. La presenza di architetti, impresari e artigiani non lo esime infatti dagli obblighi di cautela e vigilanza. Essendo il committente ad avere indotto la situazione di potenziale pericolo, ne condivide anche le responsabilità insieme ai progettisti (architetti, ingegneri ecc.), agli addetti alla sicurezza e al coordinamento dei lavori, nonché agli esecutori dell’opera (impresa edile, artigiani ecc.). L’appalto completo di lavori a una ditta riduce, ma non elimina del tutto le responsabilità in capo al committente (in base ai decreti legislativi 14.08.1996 n. 494 e 19.11.1999 n. 528).

La copertura della responsabilità civile può essere richiesta in qualità di:

  • committente di lavori di costruzione e/o ristrutturazione e/o straordinaria manutenzione di un fabbricato ad uso civile

  • esecutore in proprio di lavori di costruzione e/o ristrutturazione e/o straordinaria manutenzione di un fabbricato ad uso civile.

L’assicurato è tenuto a fornire all’assicuratore una serie di informazioni: esatta ubicazione del luogo dei lavori (numero particelle fondiaria e/o edificiale), tipologia dei lavori da effettuare (copia del progetto, importo dei singoli lavori e dell’opera completa, durata prevista dei lavori.

Inoltre deve comunicare all’assicuratore se il fabbricato sarà abitato (anche parzialmente) durante l’esecuzione dei lavori.

Si consiglia di stipulare una polizza con un massimale pari ad almeno 2.000.000 di euro.

Per alcune condizioni particolari la garanzia è prestata con uno scoperto (importo che rimane a carico dell’assicurato, espresso in percentuale sull’ammontare del risarcimento) e/o una franchigia (importo prestabilito a carico dell’assicurato in caso di risarcimento).
Controllate questi importi ed eventualmente provate a negoziare una riduzione con l’assicuratore.
Per certi sinistri può essere previsto un importo di massimo di risarcimento.

Quanto costa un’assicurazione r.c. in qualità di committenti di lavori edili?

Il premio in rata unica (imposte comprese) per l’intera durata dei lavori varia dal 2 al 3 per mille del valore dell’opera a fine lavori. Per esempio: se il valore dell’opera è pari a 250.000 euro e il tasso applicato è del 2,5 per mille, il premio da corrispondere ammonta a 625 euro.

Qualora le garanzie fossero limitate a quanto previsto al punto A (committente di lavori di costruzione e/o ristrutturazione e/o straordinaria manutenzione di un fabbricato ad uso civile), il premio varia dallo 0,3 allo 0,5 per mille del valore dell’opera alla fine dei lavori. Per esempio: se il valore dell’opera a lavori ultimati è pari a 250.000 euro e il tasso applicato è lo 0,4 per mille, il premio da corrispondere ammonta a soli 100 euro.

Nel caso in cui i lavori non siano terminati entro la data prevista, è possibile prolungare gratuitamente la scadenza della polizza fino al compimento dei lavori oggetto dell’assicurazione.

Per questo tipo di assicurazione non è necessaria la disdetta, poiché il contratto si risolve automaticamente alla sua scadenza.

Importante:

nel caso di interventi di ristrutturazione di un fabbricato e qualora possediate una polizza contro il rischio incendi, dovete comunicare tipologia, durata e valore complessivo dei lavori anche alla compagnia presso cui avete sottoscritto tale polizza, in quanto si configura una variazione del rischio soggetta ad obbligo di denuncia.
In tal senso dovrà essere emessa appendice dichiarativa da parte della compagnia.

Principali clausole e condizioni del contratto assicurativo


Foglio informativo VA38 - Situazione al 01/2010