Le insidie del credito al consumo
La pubblicità induce spesso a credere che chiunque possa permettersi di acquistare anche i prodotti in apparenza più inaccessibili. Sembra quasi che, anche se non lo si possiede, non sia poi un gran problema trovare il denaro per approfittare delle “superofferte” propinate da ditte di vendita per corrispondenza, grandi magazzini, mobilifici, negozi di apparecchi elettronici, ecc..
Troppo spesso, però, queste occasioni si rivelano delle bolle di sapone, pronte a svanire e a riportare bruscamente i sognatori coi piedi per terra. In tempi in cui quasi ogni merce o servizio può essere acquistato "a credito", appare ancor più importante stabilire condizioni vincolanti per la cessione dei beni e definire con precisione il contenuto dei contratti di credito al consumo. I consumatori devono sapere a chi si stanno affidando e quali siano gli elementi di raffronto. Cos'è il credito al consumo?
E’ la concessione di un prestito con dilazione del rimborso in forma rateale da parte di un soggetto autorizzato (banca - società finanziaria) a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (cd. consumatore) Normativa
Vedi art.121 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB)
Le regole sul credito al consumo si applicano ai finanziamenti fra i 154,94 ed i 30.987,41 euro.
Esclusi: i mutui / i crediti rimborsati nei 3 mesi o nell’anno in 4 rate / i crediti senza interessi o a tassi più bassi di quelli di mercato Requisiti di validitá del contratto
- nome del soggetto erogatore (banca o finanziaria) e i dati identificativi del consumatore che lo richiede
- ammontare e modalità del finanziamento
- numero, importi e scadenza delle singole rate
- indicazione di TAN (Tasso annuo nominale) e di TAEG (Tasso annuo effettivo globale) detto anche ISC (Indicatore sintetico di costo)
- importo e causale di oneri esclusi dal TAEG
- eventuali maggiori oneri in caso di mora
- eventuali garanzie richieste
- eventuali coperture assicurative del credito e non comprese nel TAEG
- descrizione analitica dei beni o dei servizi acquistati (in caso di credito cd. finalizzato – vedi sotto)
- prezzo di acquisto in contanti, prezzo da contratto e importo eventuale acconto (sempre in caso di credito finalizzato)
- nessuna somma può essere addebitata a consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali
- contratto deve essere stipulato per iscritto – se no è nullo
Posso estinguere anticipatamente il credito?
Il rimborso anticipato di un credito al consumo può essere effettuato in genere in qualsiasi momento; in tal caso dovranno essere saldate le rate non ancora pagate fino a quel momento oltre il capitale residuo più un'eventuale penale non superiore all'1% del residuo. Attenzione: per particolari categorie di credito al consumo - vedi le cessioni del quinto dello stipendio - l'estinzione anticipata può essere particolarmente onerosa, a seguito dell'integrale addebito di spese accessorie (es di intermediazione o di assicurazione) Crediti "finalizzati" e "non finalizzati"
- finalizzati: il consumatore prende a prestito una somma per l’acquisto di un bene specifico che deve essere indicato in contratto
- non finalizzati: il consumatore richiede il credito ma il soggetto erogatore non si preoccupa di controllare la destinazione della somma
Clausole invalide e cause di nullità
Le clausole di rinvio agli usi sono nulle.
Il contratto di credito è da ritenersi nullo quando manchi il relativo atto scritto; in altri casi, quando ad es. determinate clausole contrattuali siano assenti (es. non risulta indicato il TAEG) o nulle (es. quelle contrarie alla legge) si procede nel modo seguente:
- si applica un tasso annuo effettivo globale equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei 12 mesi precedenti alla stipulazione del contratto;
- il contratto di credito al consumo ha una scadenza a 30 mesi;
- il consumatore ha facoltà di rimborsare anticipatamente il credito ovvero di risolvere anticipatamente il contratto senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.
TAEG, ISC...o tasso zero?
- E’ il vero costo del finanziamento; questo e non il TAN vi indica chiaramente quanto pagate di interessi e altri costi accessori del credito
- Il TAEG/ISC vi deve essere sempre indicato.
- Occhio a non confondere il TAN con il TAEG!!!
- L’eventuale “tasso zero” pubblicizzato deve essere il TAEG e non il TAN!
Tipi di credito al consumo
Prestito personale rateale/prestito personale finalizzato/carta revolving/cessione del quinto dello stipendio
Per ogni altra informazione sul credito al consumo si può consultare la Guida "Saper investire" (2008), che può essere anche scaricata dal presente sito in formato pdf.
Progetto cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive
Foglio informativo: FS04 - Situazione al: 07-2008
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