Investimenti - I diritti degli investitori


Cosa fare quando si vuole contestare l'operato della banca o del promotore finanziario?

Negli ultimi anni sono state emesse numerose sentenze di condanna di banche ed intermediari finanziari al risarcimento dei danni subiti dai propri clienti a seguito di operazioni finanziarie (investimenti), in cui sono stati violati i diritti degli utenti-investitori o è stato procurato loro comunque un danno ingiusto. In queste sentenze i giudici hanno riconosciuto, almeno in buon parte, la responsabilità di banche riguardo alla violazione di obblighi previsti per la loro attività di intermediari finanziari.

Cosa bisogna sapere prima di concludere un contratto di investimento?

  • Verificare che chi lo propone sia un soggetto autorizzato dalla legge (vedi elenchi intermediari in sito www.consob.it). Il problema della verifica dell’autorizzazione non si pone in genere per banche e SIM, mentre è sempre opportuno verificarlo nel caso di contratti di investimento conclusi fuori dalla sede della società (cd. offerta fuori sede).
  • Le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti.
  • Gli intermediari forniscono ai clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari proposti e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
  • Tenere copia dei messaggi e prospetti pubblicitari dei servizi finanziari offerti…
  • Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio e potenziali clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi

E quando il contratto è concluso?

La legge prevede che al cliente debba essere sempre consegnata copia della documentazione contrattuale sottoscritta; in particolare il cliente ha diritto di ricevere
  • copia del contratto sottoscritto;
  • copia delle cd. informazioni economico finanziarie, dette anche “profilo di rischio”, quando richieste dalla normativa (in caso di adeguatezza, servizi di consulenza e servizi di gestione del portafoglio);
  • copia degli eventuali prospetti pubblicitari ed informativi del prodotto finanziario, mostrati dall'intermediario;
  • copia dell’ordine di acquisto o di vendita del prodotto finanziario (es. nel caso di acquisto di azioni o di obbligazioni) oppure del contratto di sottoscrizione (nel caso di acquisto di quote di fondi....);
  • copia del cd. “fissato bollato” o conferma di acquisto del prodotto.

Altri diritti degli investitori (e obblighi per banche ed intermediari)

  • Dopo la conclusione del contratto, e per tutta la durata dell'investimento, è bene controllare lo svolgimento e gli sviluppi dell'investimento.
  • Il cliente ha diritto che gli siano proposte operazioni “adeguate” o "appropriate", a seconda dei casi (vedi norme della Direttiva MIFID), al suo profilo di investitore. Le banche devono consigliare investimenti in linea con le indicazioni date dai clienti (tipo, durata, rischio ecc..).
  • Il cliente ha inoltre diritto ad essere informato in merito all’eventuale presenza di un “conflitto di interesse” in capo alla banca (vedi Guida "Saper investire" - 2010).
  • Le banche devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati.
  • Le banche e gli intermediari devono infine operare in modo da contenere i costi a carico dei clienti e di ottenere da ogni servizio di investimento il miglior risultato possibile per gli stessi.

Recesso da un contratto di investimento

  • Contratti conclusi „fuori sede“, per esempio nella propria abitazione o sul luogo di lavoro: l'investitore ha 7 giorni di tempo dalla sottoscrizione per esercitare la facoltà di ripensamento e recedere dal contratto senza spese.
  • Polizze vita, anche quelle a contenuto finanziario (unit e index linked): per queste esiste innanzitutto un diritto di revoca della proposta di polizza fino al momento in cui la compagnia comunica l'accettazione della proposta. Una volta concluso il contratto esiste per il risparmiatore la possibilità di recedere entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Reclamo e azione verso la banca: cosa fare?

La strada da percorrere non è priva di insidie.
  • Buona norma è quella di procurarsi tutta la documentazione contrattuale e non, relativa all’investimento effettuato.
  • Valutati i presupposti di fatto e di diritto per chiamare a rispondere la banca o l’intermediario, il cliente, da solo o con l’ausilio di un esperto (associazione di tutela consumatori o avvocato), deve redigere una lettera di reclamo/ contestazione dell’operato della banca o dei suoi addetti (vedi link).
  • La banca avrà tempo 90 giorni per rispondere alla lettera. In caso di risposta negativa non rimane che intraprendere la via legale, a meno che non si voglia sottoporre preventivamente la cosa all’attenzione di un organismo di conciliazione (organo di conciliazione del CTCU ad esempio oppure “Ombudsman-Giurí Bancario” oppure ancora Giudice di Pace) specificando in ogni caso che il ricorso all’organo di conciliazione non comporta rinuncia alcuna ai propri diritti nei confronti della controparte
  • Nel caso in cui non si voglia adire un organo di conciliazione, rimane la via dell’azione legale. Qui bisogna mettere in preventivo sostanziosi costi processuali e legali, nonché una buona dose di pazienza (i tempi tecnici di un giudizio in primo grado sono di almeno un paio di anni, salvo imprevisti).
  • Di positivo vi è che la legge prevede a carico degli intermediari, in questo tipo di giudizio, la cd. inversione dell’onere della prova: spetta cioè alla banca/all’intermediario provare di aver agito correttamente nei confronti del cliente, di aver rispettato tutti gli obblighi che la normativa di settore pone a suo carico e di aver agito con la necessaria diligenza professionale (diligenza specifica quindi e non semplicemente “normale diligenza”).
  • Se si ritiene che l'intermediario o il promotore abbiano violato regole di correttezza o di comportamento, è anche possibile inoltrare un esposto alla Consob, allegando il reclamo già inviato all'intermediario e la risposta ricevuta.
  • Nel caso poi in cui si ritenga di essere stati raggirati o truffati è bene denunciare (denuncia - querela) subito la cosa e i soggetti a cui sono stati affidati i soldi, alla Procura o alla più vicina stazione di Polizia o dei Carabinieri, seguendo poi gli sviluppi e gli esiti della denuncia stessa.

Fonti del diritto:
  • D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998 (cd.Testo Unico sulla Finanza/TUF)
  • Delibera CONSOB n.16190 del 29.10.2007
  • Direttiva MiFID (vedi sito www.consob.it)

Vedi anche la Guida "Saper investire" del CTCU (in formato PDF).

Lettera-tipo: Reclamo per investimenti


Foglio informativo FS02 - Situazione: 08-2008


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