Il fallimento del costruttore: quali sono i rischi?L'acquisto di una casa da una ditta costruttrice può comportare dei rischi. Di cosa si tratta?Il fallimento della ditta costruttriceCon la nuova legge fallimentare del 14 maggio 2005 n. 80 un contratto di compravendita immobiliare può essere dichiarato invalido in seguito all’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare da parte del curatore fallimentare.Cosa è revocabile?L’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare presuppone che
La nuova legge fallimentare prevede che le compravendite di immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, non sono soggette all’azione revocatoria fallimentare. Preliminare d’acquistoPremesso che Il preliminare d’acquisto (compromesso) sia stato annotato nella conservatoria o nel libro fondiario (vale per l’Alto Adige), l’acquirente ha un credito cd. “privilegiato” e con ogni probabilità il giudice gli assegnerà il bene acquistato.Chi rischia dunque di perdere quanto pagato?Da un lato gli acquirenti di beni immobili che hanno stipulato un preliminare d’acquisto non annotato in conservatoria o nel libro fondiario e che contestualmente hanno versato una caparra od un acconto corrono il rischio di perdere la caparra o l’acconto anticipato, a meno che a loro non sia stata rilasciata una fideiussione bancaria. Dall’altro lato il rogito (contratto definitivo di compravendita davanti al notaio) per la compravendita di immobili ad uso abitativo, non destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado potrebbe essere, in extrema ratio, dichiarato invalido.Cosa bisogna fare per porsi al riparo da sorprese?Si consiglia pertanto di:
Fideiussione bancariaAi sensi della legge del 2 agosto 2004, n. 210 e del relativo decreto legislativo 122/2005, entrato in vigore il 21/07/2005, le ditte costruttrici devono rilasciare agli acquirenti una polizza assicurativa contro i vizi con validità decennale e una fideiussione bancaria che assicuri il pagamento degli acconti o delle rate con validità fino alla sottoscrizione del rogito. Tale obbligo riguarda solamente le ditte costruttrici che hanno richiesto il permesso di costruire o un provvedimento abilitativo o fatto altra denuncia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.A ogni acquirente, che non possa usufruire dei vantaggi di queste nuove disposizioni, viene raccomandato di farsi rilasciare contrattualmente una fideiussione bancaria. Questa garanzia tutela l’acquirente nel caso la ditta costruttrice dichiari fallimento. Fino al 10 agosto 2006 è possibile presentare alla CONSAB la domanda di accesso al Fondo di solidarietà destinato ad indennizzare gli acquirenti di immobili da costruire che, a seguito di fallimento del venditore, abbiano subìto la perdita di somme di denaro o di altri beni oggetto dell’accordo negoziale con il costruttore. Lo prevede un decreto ministeriale del 2 febbraio 2006. L’accesso alle prestazioni del Fondo è subordinato all’esistenza a carico del costruttore, in ragione della sua insolvenza, di procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva al 21 luglio 2005, nonché alla presentazione della richiesta, per l'immobile oggetto di negoziazione, del permesso di costruire. Ulteriori informazioni e il modulo per la domanda si trovano al sito di Confedilizia Foglio informativo: WA44 Situazione al: 01-2006 |
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