Auto e moto: incentivi per riacquisto e rottamazone

Agevolazioni previste dalla legge finanziaria 27.12.2006, n. 296, art. 1 comma dal 224 al 236 per il riacquisto e la rottamazione di veicoli


1. Agevolazioni per la rottamazione delle autovetture

È previsto un contributo pari al costo della demolizione, fino ad un massimo di euro 80,00 per ciascun veicolo adibito a trasporto promiscuo "euro 0" o "euro 1" rottamato nel corso dell'anno 2007.
Con il D.L. 31.1.2007,n.7 convertito in legge n.40/2007 il contributo ut sopra è stato esteso anche alla rottamazione delle autovetture, immatricolate come Euro 0 o Euro 1, adibita al solo trasporto di persone. Il contributo vale solo per le rottamazioni avvenute dal 2.02.2007 al 31.12.2007, rimangono quindi escluse le rottamazioni effettuate tra il 1.01.2007 al 1.02.2007.

modalità: il comma 224 prevede che il soggetto che intenda rottamare il proprio veicolo non sia tenuto a pagare il centro autorizzato per gli oneri di rottamazione. Il contributo viene quindi anticipato dal centro autorizzato che poi potrà detrarlo dalle proprie tasse. Sarà onere del centro fornire il certificato di avvenuta rottamazione.

a) Alla rottamazione NON segue un riacquisto
Il comma 225 prevede per coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione del veicolo e non sono intestatari di altri veicolo registrati, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenze e domicilio per la durata pari ad una annualità. L'abbonamento deve riguardare l'ambito comunale e non spetta nel caso di acquisto di un vicolo nuovo o usato entro tre anni dalla rottamazione.
Per usufruire delle agevolazioni il veicolo demolito deve appartenere allo stesso soggetto che ne usufruisce. Non è possibile l'estensione ai veicoli appartenenti ai familiari conviventi.

Le agevolazioni sia per la rottamazione che per la rottamazione alla quale non segue un riacquisto spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia interstato ad un soggetto decaduto, visto che l'erede subentra in tutti i diritto ed obblighi relativi al mezzo e può beneficiare delle agevolazioni.

modalità: dovranno ancora essere specificate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

b) Alla rottamazione segue un riacquisto
Quando il veicolo rottamato viene sostituito con uno nuovo immatricolato come "Euro 4" o "Euro 5" ed emette non oltre 140 grammi di CO2/km è concesso un contributo pari ad euro 800,00 nonché:
- esenzione bollo per tre anni se il veicolo è di cilindrata inferiore ai 1.300 cc o acquistato da persone fisiche il cui nucleo familiare è formato da almeno sei componenti, i quali non sono intestatari di altra autovettura;
- esenzione bollo per due anni negli altri casi.

Le agevolazioni valgono quando:
- il contratto di acquisto per il nuovo veicolo è stipulato dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 ed il veicolo viene immatricolato entro e non oltre il 31 marzo 2008;
- le agevolazioni si applicano anche nei casi in cui il veicolo demolito era intestato ad un familiare convivente, che risulta come tale dallo stato di famiglia;
- spettano anche nell'ipotesi di veicolo portato alla rottamazione intestato ad un soggetto deceduto. L'acquirente-successore subentra in tutti i diritti e obblighi del de cuius. In caso di più eredi, uno solo potrà usufruire delle agevolazione. Si applica alle successioni aperte dal 3 ottobre 2006;
- valgono anche per i soggetti che stipulano un contratto di leasing per l'acquisto dei un veicolo;
- si ha diritto alle agevolazioni anche se la rottamazione avviene prima dell'acquisto, in questo caso il rottamatore dovrà consegnare al venditore dell'autovettura nuova il certificato di rottamazione; rottamazione e riacquisto devono avvenire entrambe nel periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007;
- è possibile usufruire delle agevolazioni anche se il veicolo acquistato viene contestato a due soggetti dei quali uno solo risulta proprietario di un veicolo demolito; in questo caso è necessaria una dichiarazione di consenso del comproprietario;
- NON valgono se il veicolo acquistato è a "km zero", poiché non sono considerati nuovi perché già immatricolati;
- NON valgono per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Agevolazioni per l'acquisto di veicoli ecologici

I contributi concessi per l'acquisto di autovetture e/o autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano, GPL, elettricità o idrogeno sono concessi alle seguenti condizioni:
- veicoli con immissioni inferiori ai 120 gr di CO2 per km, riferito al limite di tipo di alimentazione meno inquinante e per i veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica o idrica il benefico da applicare è di € 2.000,00;
- negli altri casi il beneficio è di € 1.500,00.

Le agevolazioni indicate al punto 2 valgono quando:
- il contratto d'acquisto è stipulato dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 per mezzi immatricolati entro il 31 marzo 2010;
- sono cumulabili con le agevolazioni previste per la rottamazione con riacquisto di veicoli euro 4 o euro 5;
- valgono anche per i soggetti che stipulano un contratto di leasing per l'acquisto dei un veicolo;
- NON valgono se il veicolo acquistato è a "km zero", poiché non sono considerati nuovi perché già immatricolati;
- NON valgono per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

3. Agevolazioni per la rottamazione seguita da riacquisto per motocicli

In caso di rottamazione di un motociclo "euro 0" seguito dall'acquisto di un nuovo ciclomotore "euro 3" è previsto un contributo per la rottamazione fino ad un importo massimo di euro 80,00 e l'esenzione del pagamento del bollo per da durata di cinque anni. In questo caso il contributo sarà anticipato dal venditore che poi a sua volta potrà detrarlo dalle proprie tasse.
Queste agevolazioni valgono per contratti d'acquisto stipulati dal 1 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007, per motocicli immatricolati entro il 31 marzo 2008.

Come si ottengono i benefici
Sono a carico del venditore della vettura o del motociclo le pratiche per usufruire dei benefici relativi all'acquisto. È infatti il venditore che ha l'onere di integrare la documentazione da presentare al PRA per la prima immatricolazione con una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui vanno indicati:
- la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti per l'ottenimento dei benefici;
- la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati alla demolizione e la conformità dello stesso ai requisiti ai sensi di legge.
Alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti:
- copia del certificato di rottamazione;
- copia del contratto di acquisto o un documento che identifichi le parti e dimostri l'acquisto del veicolo;
- copia dello stato di famiglia dell'acquirente, qualora richiesto; questo non può essere rilasciato più di sei mesi fa;
- altri documenti eventualmente richiesti.
Il termine ai sensi dell'art. 93 del c.d.s. per presentare le richieste di formalità al PRA è di 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo a pena di decadenza.
Il venditore deve inoltre consegnare il veicolo ritirato al demolitore e richiedere la cancellazione dei dati al PRA entro 15 giorni dalla consegna del nuovo mezzo ed inviare la documentazione inerente alla vendita e alla rottamazione al produttore il quale deve conservarla per 5 anni.

I contributi vanno anticipati dai venditori come detrazione dal prezzo. Gli stessi venditori vengono poi rimborsati dai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione oppure dalle imprese costruttrici dei veicoli. Questi ultimi recuperano i contributi mediante detrazione dalle proprie tasse.

Per quanto riguarda l'esenzione del bollo la notizia, quando è giunta al PRA tramite invio della dichiarazione del venditore di cui sopra, viene trasmessa in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono alla sua memorizzazione.

Agevolazioni previste dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la rottamazione e l'acquisto per motocicli, biciclette e ciclomotori

A partire dal 12 giugno 2007 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prevede degli incentivi per la rottamazione di motocicli euro 0 o comunque costruiti fino al 2001. Si può usufruire di tali agevolazioni anche se alla demolizione non segue il contestuale acquisto di una bicicletta, veicolo elettrico o ciclomotore nuovo.

Tali incentivi vengono applicati in forma di riduzione del prezzo di listino concesso dal venditore. Presupposto per usufruire degli incentivi è il pagamento della tassa di circolazione in corso o per l'anno precedente, da dimostrasi mediante presentazione di fotocopia della suddetta tassa.
Le agevolazioni sono previste nella seguente misura:
- per l'acquisto di una bicicletta è previsto il 30% fino ad un massimo di € 250,00;
- per l'acquisto di un motociclo o quadriciclo a trazione elettrica il 30% fino ad un massimo di € 1.000,00;
- per l'acquisto di un ciclomotore elettrico o una bicicletta a pedalata assistita il 30% fino ad un massimo di € 700,00;
- per un ciclomotore euro 2 a 4 tempi o comunque a basso consumo (2,3l per 100 km) il 15% fino ad un massimo di € 300,00;
- per un ciclomotore euro 2 a 2 tempi l'8% fino ad un massimo di € 150,00.


Foglio informativo: VT08 - situazione al 06/2007