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Attivazione servizi non richiesti – Misure di prevenzione e sanzioni da parte dell’Autorità per le telecomunicazioni.Sanzioni per le società che trasgrediscono: da 58 mila a 2,5 Milioni di EuroMaggiore trasparenza e certezza giuridica. Oltre alle sanzioni un breve vademecum che ribadisce in realtà ciò che il Codice del Consumo, in merito ai contratti a distanza, norma già in maniera eccelsa.
Ma ecco come si devono comportare i call center pena la nullità di qualsiasi contratto.
Il consiglio del CTCU rimane quello di non accettare MAI proposte telefoniche di attivazione di servizi telefonici ma, nel caso in cui si voglia modificare il proprio contratto, verificare in anticipo le diverse condizioni sul nostro sito www.centroconsumatori.it, alla sezione “Confronto tariffe telefoniche” (sul menu a destra) oppure su www.tariffe.it oppure sui siti delle diverse società di telefonia o non ultimo, attraverso una consulenza dei nostri esperti.
Ma veniamo al vademecum dell’Autority:
- la previsione espressa dell'obbligo di fornire al potenziale cliente, in caso di proposta telefonica, precise informazioni riguardo al proponente, alla società per conto della quale avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto telefonico nonché, in caso di inequivocabile volontà di adesione alla proposta manifestata, il numero assegnato alla relativa pratica,
- l'obbligo di dare al cliente certezza giuridica dell'avvenuta conclusione del contratto, mediante l'acquisizione del consenso informato con la registrazione integrale della conversazione telefonica, e l'invio al recapito indicato dall'utente di uno specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti; (questo significa che in pratica nessuno potrà attivarvi immediatamente il servizio e qualora ciò avvenisse, avete comunque dieci giorni di tempo per recedere con raccomandata a.r. dal momento di invio del modulo di conferma;
- la specifica garanzia di regolarità e continuità nell'erogazione del servizio mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso a fronte del mancato o ritardato pagamento;
- il divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati; nel caso ciò avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente.
Potete trovare qui le lettere tipo per la disdetta di servizi non richiesta e per la preselezione automatica.
24.11.2006
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ATTUALE
Polveri fini e misure di contrasto
Il direttore dell'Ufficio Aria e Rumore, Norbert Lantschner, ...
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