Abbonamenti a rivisteChi più imbroglia più guadagna?Si parla di quegli abbonamenti a giornali e riviste che si sono realizzati ricorrendo a qualsiasi mezzo. In tale ambito spesso si ricorre a trucchi che rasentano la truffa manifesta. Un'astuzia molto in uso è l'"estorsione" della firma sulla porta di casa. Di frequente qualcuno dà ad intendere di raccogliere firme per scopi caritatevoli, ad esempio per bambini bisognosi. E spesso a cascarci sono le persone più anziane. Qualcuno racconta anche che la firma serve per attestare la visita. Capita addirittura che le riviste vengano "regalate" e la firma serva da ricevuta. Ma ci sono anche falsificazioni belle e buone di firme.Un altro brutto trucco consiste nell'astuzia della compassione. Certi collettori di abbonamenti danno ad intendere di essere disoccupati e ad es. studenti e di avere nella vendita di abbonamenti l'unica fonte di sostentamento. Il risultato è comunque sempre lo stesso: agli stupiti consumatori arrivano in casa giornali e riviste che non hanno mai voluto ordinare e che ora devono pagare. Cosa fare? Cosa potete fare se siete stati imbrogliati in questo o in un altro modo? Il Legislatore ha emanato a vostra tutela la legge sul recesso dagli affari stipulati tramite vendita porta a porta. Tale legge permette al consumatore di revocare entro dieci giorni e senza indicare i motivi quei contratti che ha concluso sulla porta di casa, in occasione di manifestazioni promozionali o di pubblicità sulla pubblica via. Inviate il recesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e avrete così anche la prova di averla inviata tempestivamente. Il venditore è tenuto ad informarvi del diritto di recesso attraverso la consegna di un'opportuna comunicazione scritta che deve essere firmata dal consumatore. Qualora la comunicazione sia incompleta o non vi sia stata consegnata, allora il termine per esercitare il diritto di recesso è di 90 giorni che decorrono da quanto avete ricevuto la rivista. Qualora la firma del consumatore sia stata falsificata, il contratto non è valido. L'interessato in questo caso non è tenuto né ad accettare le riviste né a pagarle. Se vi vengono inviati giornali o riviste che non avete mai ordinato, non c' è bisogno che le rispediate. Se invece avete stipulato un contratto di abbonamento valido a tutti gli effetti, siete tenuti ad accettare la rivista per la durata contrattuale, che per lo più è di 12 mesi, e quindi anche a pagarla. Nella maggior parte dei contratti di abbonamento viene concordato un termine per la disdetta di 3 mesi prima della scadenza dell'anno di riferimento. Ai fini del rispetto di tale termine è importante che la disdetta pervenga puntualmente alla casa editrice o distributrice Un esempio: in data 10 luglio stipulate un contratto di abbonamento e ricevete la rivista a partire dal primo settembre 1994. In questo caso l'anno di riferimento dura fino al 31.8.1995. La vostra disdetta dovrà quindi essere pervenuta alla parte contraente entro e non oltre il 31.5.1995. Se avete revocato e/o disdetto secondo i termini e siete anche in grado di documentarlo, non fatevi spaventare da eventuali lettere delle ditte distributrici, da fatture, ingiunzioni, lettere di avvocati e di uffici di recupero crediti, perchè la legge è dalla vostra parte. Se le riviste continuano ad arrivare nonostante abbiate comunicato la disdetta secondo i termini, conservatele intatte per un po' di tempo per l'eventuale ritiro. Non siete tenuti a restituire per posta i numeri della rivista. Ancora qualche consiglio:
Foglio info KC14 Situazione al 09-2009 |
ATTUALE
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