Contratti con agenzie matrimonialiSiete alla ricerca del Vs. "prinicpe azzurro" o della Vs. "principessa"?Attenzione agli abbagli!Pur non sottovalutando l’indubbia utilità sociale dei servizi offerti dalle agenzie che curano la ricerca del Vs. partner ideale, numerose sono le insidie che si nascondono nella fase della conclusione di un contratto con dette agenzie.Ve ne elenchiamo alcune.Le agenzie matrimoniali non garantiscono alcuna “obbligazione di risultato”, nel senso che Vi offrono delle possibiltà di incontro, ma non Vi assicurano “l’incontro della Vs. vita”.Il contenuto dei contratti con agenzie matrimoniali, che spesso operano anche a livello internazionale, non è regolato da leggi speciali; le condizioni variano da contratto a contratto e sono di fatto predisposte unilateralmente dagli stessi istituti. Prima di firmare un contratto, esaminatene attentamente il contenuto e gli obblighi per Voi nascenti. Richiedete sempre un esemplare “in bianco” di contratto da poter consultare con calma a casa prima di firmarne uno definitivo. Se avete dei dubbi informatevi presso il nostro Centro. Generalmente un contratto con un’agenzia matrimoniale ha durata limitata - 1 o 2 anni. Qualora ciò vi sembri comunque troppo, anche per il costo che Vi obbligate a pagare con la firma del contratto (generalmente varia fra gli uno e i sette milioni di lire), chiedete di poter contrattare un periodo di prova del servizio (3 o 6 mesi), dopo il quale deciderete se avvalerVi ancora o meno dell’agenzia scelta. Attenzione infatti che, una volta firmato il contratto, scarse sono le possibilità di recesso a Vs. favore, nel caso il servizio non sia di Vs. gradimento. Non sempre, anzi quasi mai, le agenzie matrimoniali consentono la previsione di un periodo di prova. Quando firmate un contratto, accanto ad una copia dello stesso, fateVi rilasciare anche una copia delle indicazioni da Voi fornite all’agenzia sul tipo di partner che cercate: potrete così controllare se le offerte che Vi vengono fatte corrispondono o meno a tale profilo da Voi indicato. Attenzione poi che già alla firma del contratto, l’agenzia Vi richiederà nella norma il versamento di un acconto o di una parte dell’importo complessivo del servizio oggetto del contratto, senza peraltro averVi sino a quel momento elargito alcuna prestazione concreta. Non pagate in ogni caso il “tutto” in anticipo, né tantomeno pagate con cambiali. Assolutamente da evitare i pagamenti rateizzati con interessi. Se proprio non potete farne a meno ricordate che sul contratto devono necessariamente essere indicate il numero delle rate, l’importo di ciascuna rata ed il tasso annuo effettivo globale (cd.TAEG) applicato. Non firmate assolutamente eventuali “contratti di finanziamento collegati” con finanziarie. Ponete ben attenzione che nel contratto sia previsto un Vs. diritto di recesso o di ripensamento: normalmente è un termine assai breve (7 giorni), ma sufficiente, qualora previsto, a darVi la possibilità di “tirarVi indietro” senza pagamento di alcunchè. Normalmente tale diritto è previsto per i contratti firmati fuori dai locali commerciali. Se tale diritto non è previsto nel contratto, pretendete comunque che Vi venga inserito anche nel caso di contratti firmati presso la sede dell’Agenzia. Se poi volete esercitare il recesso, fatelo sempre per iscritto, mediante l’invio di una raccomanadata con ricevuta di ritorno. Attenzione a trattenere anche per Voi una copia della lettera. Nel caso doveste rimanere insoddisfatti delle offerte che Vi sono state proposte o della qualità del servizio offerto, rivolgeteVi subito al ns. Centro, che Vi potrà essere d’aiuto nel sostenere le Vs. legittime richieste e nel controllo del tipo di contratto che Vi è stato sottoposto. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Europeo dei Consumatori. Foglio informativo: KC18 Situazione al: 09/2009 |
ATTUALE
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