Verbraucherzentrale Südtirol - Centro Tutela Consumatori Utenti
Incidente automobilistico - Centro Tutela Consumatori Utenti
http://www.verbraucherzentrale.it/44v959d14473.html
19.04.2024, 16:53

Comportamento da tenere in caso d'incidente con la macchina:


L'indennizzo è possibile in 2 modi:

la procedura del risaricmento diretto:

L'assicurato/a che non ha provocato l'incidente o vi ha contribuito solo in parte riceve il risarcimento direttamente dalla propria compagnia di assicurazione.
Questa procedura viene applicata in caso di collisione che ha coinvolto soltanto due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (autovetture, autocarri, motocicli ecc.). Per quanto riguarda i ciclomotori la nuova procedura opera per quelli sottoposti al regime di targatura in vigore dal 14 luglio 2006.
Non esistono limitazioni per i danni ai veicoli ed alle cose trasportate mentre in caso di danni fisici ai conducenti deve trattarsi di lesioni personali con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura si applica anche se le persone trasportate hanno subito lesioni gravi per le quali hanno diritto ad essere risarcite dalla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale stavano viaggiando a prescindere dalle responsabilità del sinistro (art. 141 del Codice della Assicurazioni in vigore dall’1 gennaio 2006).

Consegnate (facendoVi rilasciare una conferma scritta di ricevimento) o spedite mediante raccomandata A.R., fax (o posta elettronica se previsto in polizza) alla Vostra assicurazione, il più presto possibile, il modulo di constatazione amichevole.
Precisate all’assicurazione dove si trova il veicolo per l’accertamento dei danni.

La Vostra assicurazione (Agenzia) è tenuta a fornire tutta l’assistenza necessaria per il corretto risarcimento del sinistro e la mancata osservanza di tali norme può generare una responsabilità contrattuale in caso di mancato, scorretto o ritardato risarcimento del danno.

La Vostra assicurazione deve farVi un'offerta di risarcimento:

Se accettate la somma offerta, l’assicuratore è tenuto a pagare entro 15 giorni.

Se non siete soddisfatti dell’offerta o dei motivi che impediscono di formulare la stessa, potrete fare reclamo, mediante raccomandata A.R., alla vostra assicurazione:
Trascorsi rispettivamente (a) 30 o (b) 15 giorni senza ottenere risposta potrete chiedere la conciliazione come previsto dall’intesa ANIA / associazioni dei consumatori. Nel caso in cui la conciliazione non dia esito positivo potrete adire le vie legali. Importante in questo caso mai firmare nessuna quietanza.

Lettera tipo

b) la richiesta di risarcimento danni alla compagnia di controparte:

Nei casi in cui le modalità del sinistro non rientrano in quelli della procedura del "risarcimento diretto" il danneggiato si deve rivolgere alla compagnia d'assicurazione di colui che ha provocato il danno.

Lettera tipo

Quantificazione del

danno materiale

danno alla persona


Prescrizione

Incidente stradale: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2947 c.c.).


Bolzano, 08/2010

© Verbraucherzentrale Südtirol
software by endo7